Art. 2.
(Princìpi).

      1. L'esercizio delle professioni intellettuali deve svolgersi nel rispetto del principio di professionalità specifica e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli

 

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interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché garantire l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.

      2. L'esercizio delle professioni intellettuali deve altresì rispettare, con le modalità indicate dalla presente legge, i princìpi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento nonché i princìpi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere conto dell'interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta medesima, che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti e interessi.

      3. Il codice deontologico regolamenta, a integrazione di quanto previsto dalla presente legge, l'esercizio delle professioni intellettuali nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento interno e comunitario.

      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di settore.
      5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, l'attività professionale è esercitata nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dall'ordinamento civile.